ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE |
||
|
Pedagogia Familiare.it Direttore Responsabile Dott.ssa Vincenza Palmieri |
Le interviste radiofoniche |
Pedagogia Familiare ® Didattica Efficace ® Mediazione Coniugale ® |
Istruzione PaternaI corsi sono attivi tutto l'anno: L'istruzione paternaL’art. 34 della Costituzione al secondo comma dispone che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.Le norme sull’obbligo scolastico sono confluite negli artt. 109 e seguenti del TU 297/94. In particolare l’art. 112 prevedeva che “ha adempiuto l’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico”. Nel 1999 con l’art. 68 della legge 144 all’obbligo scolastico era stato affiancato il cd “obbligo formativo” da assolvere fino al diciottesimo anno di età. Con la riforma Moratti (art. 2 comma 1 legge 53/2003) l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo sono stati sostituiti dal diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che “è assicurato a tutti ….. per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”. In attuazione della legge delega 53/2003 è stato approvato il decreto legislativo 76/2005 contenente la “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione”. Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria (art. 2 c. 1 d.lgs 76/05). Sono iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento (art. 6 d.lgs 59/04). Il diritto dovere di istruzione e formazione può essere assolto frequentando istituti scolastici o formativi (istituzioni del primo e secondo ciclo di istruzione) statali, paritari e non paritari. L’art. 1 del d.lgs 76/05 conferma inoltre quanto già previsto dall’art. 111 del TU 297/94 e cioè che: “i genitori o chi ne fa le veci che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli ai fini dell’esercizio del diritto dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”. Anche oggi cioè, come nel passato l’ordinamento scolastico prevede che il diritto-dovere di istruzione e formazione (l’ex obbligo scolastico) possa essere assolto mediante il ricorso alla c.d. “istruzione paterna” (o parentale o familiare). I genitori di un alunno in diritto dovere possono quindi scegliere se iscrivere il figlio presso una istituzione scolastica/formativa riconosciuta dall’ordinamento o provvedere privatamente (mediante precettori privati) o direttamente alla sua istruzione. In tal caso devono comunicare annualmente la scelta al Sindaco e alla autorità scolastica del territorio e devono dimostrare di averne le capacità tecnica, nel caso provvedano direttamente all’istruzione del figlio, o economica, in caso vi provvedano privatamente. Gli alunni che seguono l’istruzione paterna (così come quelli che frequentano scuole non paritarie) possono poi chiedere di essere ammessi come “privatisti” agli esami di idoneità dalle varie classi previste dall’ordinamento (art. 8 d.lgs 59/2004 per la scuola primaria; art. 11 d.lgs 59/2004 per la scuola secondaria di primo grado, art. 13 d.lgs 226/05 per la scuola secondaria superiore). Nel caso in cui l’allievo in istruzione paterna intenda proseguire gli studi presso una scuola statale o paritaria, deve necessariamente superare l’esame di idoneità dalla classe che intende frequentare. Per sostenere gli esami di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado l’alunno deve avere già conseguito l’idoneità alla classe prima (ex licenza elementare); così per sostenere gli esami di idoneità a classi della secondaria superiore l’alunno deve aver superato l’esame di Stato previsto a conclusione del ciclo primario. Per informazioni compila il modulo o chiama Tel: 329.9833356 – 329.7091438 – 06.58.03948 palmierivincenza@virgilio.it
|
I Nostri Corsi
Corsi Professionalizzanti Didattica
|
|
|
ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE Viale Trastevere 209 A/1 Roma 00153 | Tel. 06 5803948 ® Vincenza Palmieri 2010. Tutti i diritti riservati. |
||